Archivio degli autori Avv. Luciano Mottola

DiAvv. Luciano Mottola

Ricorso carta docente precari

Lo studio legale Mottola in partnership con lo studio legale Nicchio ha avviato un’azione congiunta tesa al riconoscimento degli importi dovuti per la “carta docente” anche ai precari.

Il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza emessa in data 26 marzo 2022 ha riconosciuto la parità dei diritti tra i precari ed i docenti di ruolo colmando una disparità di trattamento tra gli stessi per l’acquisto di strumenti, risorse e opportunità di formazione in servizio.

Da qui il riconoscimento di numerosi corti di merito tra cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino.

Per informazioni ed adesioni contatta il 3486994028 e/o invia una mail all’indirizzo studiolegale.mottola1@gmail.com

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BONUS PENSIONI REGIONE CAMPANIA E BONUS LAVORATORI STAGIONALI: AL VIA I PAGAMENTI DAL 29 MAGGIO

Pensioni minime in Campania a mille euro a maggio e giugno confermate. L’integrazione arriverà con accredito autonomo rispetto a quello della pensione con valuta 29 maggio. La Regione Campania ha infatti precisato che il trasferimento avverrà dopo il pagamento della pensione, con un accredito aggiuntivo per evitare aggravi fiscali a decorrere dal 29 maggio.

La nota della Regione Campania ha precisato che “chi riceve la pensione mediante accredito su libretti postali, conti correnti e carte ricaricabili (complessivamente, quasi il 92% degli interessati) avrà l’integrazione della Regione Campania della mensilità di maggio con valuta 29 maggio con accredito diretto». Coloro che, invece, «ritirano la pensione per cassa allo sportello postale (poco più dell’8% degli interessati) potranno recarsi presso gli uffici postali a partire dal 4 giugno. In quest’ultimo caso, i pensionati che dovranno andare a ritirare il bonus regionale presso gli sportelli postali riceveranno, entro il 4 giugno, apposita comunicazione da parte di Poste Italiane».

La Regione Campania ha inoltre comunicato che «sempre con valuta 29 maggio, 19.596 lavoratori stagionali del turismo riceveranno la prima mensilità (delle quattro previste) dell’integrazione regionale pari a 300 euro».

FONTE: REGIONE CAMPANIA: http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/raddoppiate-le-pensioni-al-minimo-de-luca-una-giornata-storica?page=1

DiAvv. Luciano Mottola

IMPRESA SICURA DI INVITALIA

Impresa SIcura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano: regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese con sede principale o secondaria sul territorio nazionale nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Con Impresa SIcura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi:

1 – Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico.
Nell’elenco saranno comunicate:le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso, le prenotazioni risultate non ammissibili.


3 – Presentazione della domanda di rimborso

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.

Erogazione rimborsi

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

DiAvv. Luciano Mottola

REQUISITI TECNICI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE -ATTENZIONE AGLI ACQUISTI

Da mesi ormai pervengono a questo studio numerose richieste di clienti in merito ai requisiti tecnici che le mascherine FFP2 ed FFP3 indicate dal Ministero della salute come mezzi di protezione individuali idonei a contrastare, se non in modo assoluto, i fenomeni di contagio dovuti al covid 19.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Preliminarmente occorre specificare che la fabbricazione ed il commercio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono disciplinati dal Regolamento UE 9 marzo 2016 n. 425 e, in Italia, dal D. 475/1992 e che in virtù di tali normative devono recare la marcatura CE.
Tali DPI, di Categoria III appartengono, alla classe di rischio più elevata, in quanto progettati e destinati a salvaguardare da rischi molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili da “sostanze e miscele pericolose per la salute”.
Per tali ragioni, in base alle normative su richiamate, i dispositivi di protezione individuali devono seguire il rispetto della norma tecnica armonizzata UNI EN 149:2001 (aggiornata nel 2009), che prescrive gli standard di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura, nonché test tecnici di biocompatibilità e performance.

CLASSIFICAZIONE

TIPO

CAPACITÀ DI FILTRAGGIO
FFP1
Filtraggio 80% particelle con diametro uguale o superiore a
0,6 micron
FFP2
Filtraggio 95% particelle con diametro uguale o superiore a
0,6 micron
FFP3
Filtraggio 98/99% particelle con diametro uguale o superiore a
0,6 micron
In primo luogo le maschere FFP2 ed FFP3 devono essere dotate di apposita marcatura CE e classificazione ISO stampata sulle stesse.
Organismi dell’Unione Europea competenti a validare il rispetto dei requisiti tecnici di qualità e sicurezza provvederanno alla verifica dei requisiti tecnici. Superata con successo la valutazione, il produttore deve rilasciare la dichiarazione di conformità UE secondo il modello di cui all’Allegato IX del Regolamento.
A precisazione di quanto su specificato è necessario informare che la marcatura CE di maschere FFP2 e FFP3, essendo DPI di Categoria III, deve essere seguita dal nome o numero identificativo dell’Organismo notificato e da un pittogramma del rischio che il DPI è destinato a contenere. Tale discorso è applicabile per dispositivi prodotti nell’UE.
Nel clima di emergenza che contraddistingue questa fase è opportuno precisare le linee guida da seguire nel caso di prodotti importati dall’estero.
Da mesi ormai la reperibilità dei DPI non è agevole e la maggior parte di essi vengono importati da altri paesi quali USA e Cina.
Anche in tal caso la valutazione della conformità da parte di un Organismo notificato e gli obblighi previsti dal Regolamento UE 425/2016 continuano a valere.
A nulla rileva poi che tali maschere riportino certificazioni quali ad esempio N95 o KN95 rispettando le caratteristiche tecniche delle normative USA o della Cina in quanto non vi è stata alcuna armonizzazione delle norme dei diversi paesi a livello internazionale.
Per i prodotti importati extra UE infatti sarà necessario accertare che sia stata effettuata la procedura di verifica da parte di un Organismo autorizzato a tal uopo e che all’esito, il produttore abbia rilasciato una dichiarazione di conformità valida.
Successivamente sarà necessario verificare che la documentazione tecnica relativa al prodotto sia completa, sul DPI, che siano apposte le informazioni minime e inderogabili, e siano presenti istruzioni comprensibili e tradotte nella lingua dell’utente finale. L’importatore e/o distributore dovrà ben guardarsi dal commercializzare prodotti non conformi a quanto descritto pena sanzioni.
Recentemente il Governo italiano, al fine di sburocratizzare l’iter di commercializzazione di tali prodotti, di difficile reperibilità sul mercato europeo, ha introdotto una procedura semplificata con l’art. 15, primo e terzo comma, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 .
Il soggetto interessato alla commercializzazione di DPI importati extra UE dovrà trasmettere all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attesterà le caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarandone il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa tecnica. Entro e non oltre tre giorni dall’invio dell’autocertificazione trasmettere ogni documento rilevante a supporto delle dichiarazioni fornite.
Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, l’INAIL procederà alla ‘validazione’ straordinaria del DPI senza marchio CE.
Tale deroga riguarda però solo la procedura di apposizione del marchio CE e gli obblighi previsti dal Regolamento UE 425/2016; la deroga non riguarda invece la norma tecnica UNI EN 149:2001, che deve essere dunque rispettata e verificata, essendo irrilevante che la maschera sia già ‘certificata’ all’estero secondo le disposizioni tecniche di quello stato.
L’importatore o distributore dovrà poi sottoporre tali dispositivi di protezione  non marcati CE  alla valutazione di un ente di certificazione accreditato o laboratori universitari procedendo poi a riportare le informazioni previste dall’Articolo 9.2 della norma UNI EN 149:2001.

 

DiAvv. Luciano Mottola

PROBLEMI APPLICATIVI DELL’ART. 42 DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SULLA DEFINIZIONE DI “MONTE SALARI”

L’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali stabilisce che:
<<1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati>>.
In base a tale disposizione  ai Segretari Comunali nominati presso gli enti locali è attribuita la retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari annuo.
La disposizione in questione non chiarisce  quali sono i criteri di calcolo di detta indennità e qual è la corretta definizione di “monte salari” recando pertanto non pochi dubbi interpretativi che necessitano di integrazioni normative reperibili da altre fonti normative.
A tale lacuna normativa supplisce l’art. 7.  D. LGS. N. 150 del 27 ottobre 2009 (cd. Legge Brunetta) che disciplina il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” recita:
<<1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
La funzione di misurazione e valutazione delle performance e’ svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche’ la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto; b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio>>.
Da ciò ne deriva che la valutazione delle performance si sostanzia nella misurazione e valutazione dei risultati individuali e dell’organizzazione e si conclude con la relativa rendicontazione, che fornisce le indicazioni utili per la successiva pianificazione degli anni successivi per una conferma o una revisione del programma di Governo e così via. La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali il singolo Ente è costituito.
Il sistema pertanto è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e alla crescita della professionalità all’interno della pubblica Amministrazione. Occorre a tal fine che l’Ente definisca:
1) il ciclo di gestione della performance, per migliorare la capacità di selezione degli obiettivi prioritari, ai quali vengono destinate le risorse (budget) e viene orientata l’attività (obiettivi operativi);
2) i misuratori dell’attività attraverso una serie di indici, per verificarne il risultato;
3) la valorizzazione del merito individuale, in relazione al contributo assicurato per il raggiungimento degli obiettivi (il decreto Brunetta impone l’obbligo della differenziazione nella valutazione);
4) la trasparenza del sistema: devono essere resi pubblici gli obiettivi, gli andamenti gestionali, la valutazione dei risultati dell’organizzazione e della dirigenza. Il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere alla realizzazione del Sistema, per tutte le Amministrazioni pubbliche, è stato affidato ad una Commissione nazionale.
E’ evidente, pertanto, che  l’indennità di risultato è parametrata al raggiungimento del risultato ottenuto  dal Segretario Comunale ed è ancorato giuridicamente al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati dalla singola Amministrazione ed ancorati a precisi parametri di bilancio e di trasparenza.
Nel sistema economico nazionale il monte salari è definito come l’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti nell’intero sistema economico.
Tale definizione applicata però all’art. 42 del CCNL segretari comunali e provinciale risulterebbe fuorviante e non correttamente applicabile alla luce delle normative di bilancio dei singoli enti basate sui criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza.
Per esigenze esplicative poniamo un esempio.
Il Segretario Comunale Tizio viene nominato presso il Comune di Alfa dal gennaio 2017 al marzo 2017. Dall’aprile 2017 al dicembre 2017 lo stesso Segretario Tizio viene nominato presso il Comune di Beta.
Alla luce della generica definizione data dai sistemi economici all’espressione monte salari, si potrebbe erroneamente comprendere che il Comune di Beta possa attribuire il massimo dell’indennità di risultato al segretario Comunale Tizio calcolando la stessa sul monte salari totale rappresentato, secondo le definizioni dell’economia, dalla somma della retribuzione lorda percepita da questi presso il Comune di Alfa ed il Comune di Beta.
Tale operazione non sembra essere giuridicamente valida in quanto  il Comune di Beta si troverebbe nel paradosso giuridico di dover corrispondere un’indennità di risultato al Segretario Tizio anche per risultati ottenuti in un ente diverso (Comune di Alfa).
Il Segretario Comunale non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell’indennità di risultato; la predetta, indennità, infatti, non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato;
1) l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione dell’indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
  1. la preventiva determinazione dell’ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
  2. la preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale;
  3. la valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
E’ evidente pertanto che il Comune di Beta, attraverso il proprio nucleo di valutazione, possa valutare esclusivamente la performance dei suoi dipendenti (e quindi anche del Segretario Generale) sulla scorta dei risultati ottenuti dagli stessi in riferimento all’effettivo lavoro svolto presso quell’ente e non invece presso altri enti.
Pertanto, al fine di poter correttamente applicare il calcolo della retribuzione di risultato dovuta al Segretario Generale bisogna interpretare la definizione di “monte salari” alla luce delle disposizioni del citato D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 che delimitano il campo di applicazione di tale indennità ai risultati conseguiti per attività svolte nel singolo ente ed ancorate ad obiettivi prefissati nel rispetto delle norme di trasparenza e di bilancio.
DiAvv. Luciano Mottola

CASSAZIONE, CATEGORIE D1 E D3: DIFFERENZA NON SOLO ECONOMICA MA ANCHE PROFESSIONALE

Dopo circa 19 anni dalla sua introduzione ad opera del CCNL del 31.3.1999, il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni Autonomie locali, lungi dal potersi considerare ormai definitivamente acquisito e consolidato, forma ancora oggetto di letture interpretative da parte di giuristi ed esperti del settore, non sempre coerenti con la ratio che ne è alla base e con le regole e gli istituti che effettivamente lo caratterizzano, con particolare riferimento all’eterno dibattito riguardante la differenza tra la categoria D1 (istruttore direttivo ex settima qualifica funzionale ) e la categoria D3 (funzionario ex ottava qualifica funzionale).
Al fine di comprendere la ratio delle norme relative alla classificazione del personale del Comparto Regioni Autonomie locali è opportuno chiarire storicamente tali fattispecie.
Il D.P.R. 347/1983 prevedeva un sistema di classificazione del personale degli enti locali (Comuni) in otto qualifiche funzionali in cui l’ottava qualifica funzionale rappresentava la funzione apicale dell’ente.
In base a tale sistema di classificazione la settima qualifica funzionale era rappresentata dalla figura dell’istruttore direttivo che svolgeva: “attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell’istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione. Dette attività comportavano altresì l’applicazione di norme e procedure avvera l’interpretazione delle stesse e dei dati elaborati e consistevano nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale, direzione e coordinamento”.
Ad un gradino più alto c’era l’ottava qualifica funzionale corrispondente alla figura del funzionario che svolgeva “attività di elevata complessità e difficoltà delle prestazioni. Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedevano elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici, ovvero l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà che potevano comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza esterna. Tali attività erano svolte in autonomia operativa e iniziativa essendo l’attività caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali”.
Per tali motivi era inequivocabile che il legislatore con il D.P.R. 347/1983 aveva inteso differenziare le due figure.
Il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro comportò successivamente la necessità di ridefinire il contenuto della prestazione lavorativa ex novo rispetto al precedente sistema delle qualifiche funzionali. In base all’art.3 del nuovo CCNL del 31.3.1999, il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie locali, veniva articolato in sole 4 categorie (denominate A, B, C e D) nelle quali confluivano le otto qualifiche funzionali che caratterizzavano il precedente ordinamento professionale del personale, nella vigenza del D.P.R. 347/1983.
Per ciascuna di esse veniva prevista una sola e specifica declaratoria professionale contenente l’indicazione dei requisiti, delle competenze, delle conoscenze e capacità necessarie per l’inquadramento dei lavoratori. Tale operazione sembrava accorpare la settima e l’ottava qualifica funzionale in un’unica categoria avente la stessa professionalità creando non pochi problemi di natura tecnica, soprattutto per i dipendenti assunti con la precedente normativa.
All’interno delle categorie B e D, venivano previsti (art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 ed Allegato A al medesimo CCNL) alcuni specifici profili per i quali, in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzavano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso (dall’interno e dall’esterno), veniva fissato non in relazione alla posizione economica iniziale delle categorie B e D, e cioè in B1 e D1, come avveniva in relazione alla generalità degli altri profili delle suddette categorie B e D, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica B3 e D3.
Si ricorda che il termine “accesso”, nella terminologia propria del pubblico impiego, sta ad indicare, non solo la fase propria dell’assunzione del dipendente ma anche quella del suo inquadramento in una categoria superiore (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 1543/03).
Con riferimento specifico alla categoria D, tali profili non erano solo quelli già previsti nell’ambito della ex VIII qualifica funzionale e che quindi dovevano essere trasposti nel nuovo sistema di classificazione, ma anche quelli che avrebbero potuto essere individuati ex novo dagli enti del comparto. Pertanto, gli enti avrebbero potuto individuare ex novo altri profili “speciali”con trattamento stipendiale iniziale in B3 e in D3, attenendosi alle indicazioni contenute nell’ultimo periodo dell’allegato A, che a tal fine fa riferimento alle caratteristiche dei profili che nel precedente ordinamento erano collocati nella ex VIII qualifica funzionale. Conseguentemente, proprio per tali motivi, si deve senz’altro escludere che la previsione dell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 abbia avuto la sola finalità di salvaguardia della più elevata retribuzione di cui beneficiava precedentemente il personale della ex VIII qualifica funzionale in sede di trasposizione nel nuovo sistema di classificazione.
Recentemente la sez. Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema con la sentenza n. 17/2007 riguardante il caso di un dipendente del Comune di Reggio Calabria inquadrato nella categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, che aveva convenuto in giudizio l’ente territoriale assumendo di avere svolto, a partire dal  1° marzo 2001, mansioni superiori al livello di inquadramento, riconducibili alla  categoria di quadro o di dirigente e, comunque, al profilo professionale D3, richiedendo  il riconoscimento della qualifica superiore e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
La Suprema Corte, richiamando le sentenze 6295/2011 e la 20070/2015, ha cristallizzato la differenza tra le due categorie, ponendo fine all’annosa questione, con il il seguente principio di diritto:“ Il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regioni Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni  differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello  professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria  D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo –  come ribadito dall’art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la  medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all’altra” (Cass. 18.3.2011 n. 6295 e Cass. 7.10.2015 n. 20070)”.
DiAvv. Luciano Mottola

Nuovo buona spesa Comune di Melito di Napoli

Abbiamo appena appreso dalla pagina facebook ufficiale del Sindaco del Comune di Melito di Napoli, Dott. Antonio Amente, che è stato riattivato il nuovo bonus spesa. Per tali motivi abbiamo ritenuto di pubblicare tali informazioni anche sul nostro sito e sulle pagine facebook al fine di pubblicizzare ulteriormente l’iniziativa e di raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari.
Di seguito i dettagli.
Sul sito istituzionale è stato pubblicato il nuovo modulo da compilare ed allegare, insieme ad un documento di riconoscimento, all’indirizzo mail nuovobuonospesa@comune.melito.na.it
entro le 24 di venerdì 17 aprile.
Il modulo può essere scaricato anche cliccando qui modulo buono spesa melito di napoli
N.B. LA DOMANDA NON PUO’ ESSERE INVIATA DA CHI HA GIA’ BENEFICIATO DEI BUONI SPESA COVID-19 DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, VISTO CHE GLI STESSI RICEVERANNO UN NUOVO BUONO DI UGUALE IMPORTO AUTOMATICAMENTE
Potranno presentare domanda chi precedentemente non l’ha fatto e si ritrova nelle seguenti condizioni:
– essere in gravi difficoltà economiche e che nessun componente del nucleo familiare percepisce alcuna forma di sostentamento, anche reperibile attraverso accumuli bancari o postali e/o altro
– non percepire RdC (Reddito di Cittadinanza) o PdC (Pensione di Cittadinanza) superiore a 500 euro
– non aver ancora percepito alcuna forma di supporto previdenziale (ammortizzatori sociali: Naspi, cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga)
– essere residente a Melito di Napoli (Na)
I buoni, come nel primo caso, potranno essere ritirati e spesi direttamente nei supermercati assegnati come da successiva graduatoria.
Visti alcuni disagi verificatisi con esercizi commerciali non forniti di tutti i beni primari, saranno tenuti in questa seconda fase in considerazione soltanto i market e supermercati in grado di garantire una varietà adeguata di prodotti (i beneficiari del vecchio avviso, che erano stati assegnati ad esercizi commerciali ora esclusi, dovranno recarsi in diversi esercizi come da successiva graduatoria)
LE DOMANDE INCOMPLETE, FUORI TERMINE O PRIVE DI COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE)
In caso di dichiarazioni mendaci, il richiedente del Buono spesa ed i componenti del nucleo familiare PERDERANNO TUTTI I BENEFICI DI CUI FRUISCONO E SARANNO DENUNCIATI ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
DiAvv. Luciano Mottola

SOSTEGNO AI LAVORATORI STAGIONALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ’ ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO NAZIONALE

Tale sostegno può essere di rapida corresponsione attraverso l’erogazione diretta gestita dall’INPS
attraverso la propria piattaforma/banca dati.
1) Allo stato il Governo, per il solo mese di marzo, ha previsto che l’INPS corrisponda un’indennità pari a € 600,00 agli stagionali indicati nella circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 che ne faranno richiesta. Sembra certo che il Governo intenda estendere tale beneficio anche alle mensilità di aprile, maggio e giugno.
2) La Regione Campania ha stanziato 30 milioni di euro da attribuire a una platea di circa 25mila lavoratori stagionali per un importo integrativo di 300 euro per 4 mensilità, da marzo a giugno.
3) Il numero di 25.000 unità è presunto ed è scaturito dalle indicazioni delle Associazioni di categoria.
La procedura prevede un accordo – attraverso stipula di apposita convenzione/protocollo – con il Presidente Nazionale dell’INPS per integrare il contributo nazionale di € 600 erogato dall’INPS evidenziando che l’integrazione di € 300 mensili è a carico della Regione Campania. Va riservata alla Regione Campania la possibilità di apportare modifiche alla suddetta convenzione in relazione ad eventuali provvedimenti governativi successivamente adottati.
Avendo una disponibilità di 30 milioni di Euro potremmo, pertanto, una volta definito l’accordo con l’INPS e a seguito delle determinazioni del Governo, concedere l’indennità integrativa di 300€ per quattro mensilità alla presunta platea di 25.000  unità di lavoratori stagionali, come previsto nella richiamata circolare, previa presentazione di apposita domanda da parte degli stessi.
DiAvv. Luciano Mottola

BONUS AZIENDE AGRICOLE REGIONE CAMPANIA

Per accedere al bonus una tantum le aziende agricole devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA;
– essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) nella sezione Ordinaria e/o sezione Speciale di competenza;
– essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sia in forma singola che associata iscritti all’INPS;
– essere in possesso di un regolare fascicolo aziendale tenuto presso un CAA;
– avere sede, ubicazione operativa e produttiva nel territorio della Regione Campania.
Ciascuna azienda, in possesso dei requisiti di cui sopra, riceve un bonus una tantum commisurato nel seguente modo:
• 1.500 euro per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali senza o con manodopera (otd/oti) fino a 5 dipendenti;
• 2.000 euro per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali assuntori di manodopera (otd/oti) oltre 5 dipendenti.
Per accedere al bonus, l’interessato presenta una domanda con relative dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni secondo un apposito schema di domanda.
La domande vengono presentate per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA (CAA) e l’intervento viene attuato con procedura automatica a sportello (art. 3 Decreto Legislativo 123/98). Il CAA verifica i requisiti trasferendo all’Ufficio regionale competente il tracciato telematico delle informazioni necessarie per il controllo del de minimis
agricolo e per l’erogazione del bonus, conservando nel fascicolo aziendale del richiedente tutta la documentazione e le verifiche svolte.
I controlli amministrativi sulla documentazione custodita presso i CAA vengono effettuati successivamente e, nel caso di false dichiarazioni da parte del richiedente, si provvede alla dovuta segnalazione alle autorità competenti.
Di seguito l’elenco delle CAA autorizzate dalla Regione Campania:
caa_avellino
caa_benevento
caa_campania
caa_caserta
caa_napoli
caa_salerno
DiAvv. Luciano Mottola

INTEGRAZIONE A 1.000 EURO PER DUE MESI PER I PENSIONATI SOCIALI E PER QUELLI INTEGRATI AL MINIMO

La Regione Campania ha predisposto nel proprio piano socio economico approvato negli ultimi giorni l’integrazione straordinaria che avverrà sulla base dei dati comunicati dall’INPS relativamente alle seguenti categorie:
– Assegni sociali;
– Pensioni sociali;
– Pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo.
Si tratta di una platea di circa 250.000 persone.
L’erogazione da parte della Regione avviene con le stesse modalità con le quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regione Campania si va ad aggiungere (quindi, attraverso Poste Italiane, libretti postali, accrediti diretti su conto corrente, etc.).
Tale integrazione sarà effettuata automaticamente a chi ne avrà diritto per un periodo di due mesi.
N.B.: Non ci sarà bisogno di alcuna domanda. L’integrazione sarà erogata in automatico in base al database INPS.