Ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la domanda alla ASL, prevista dall’art. 12 della legge n. 181 del 1982, costituisce formalità necessaria per consentire all’amministrazione la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, la cui attribuzione, in difetto di diversa indicazione normativa, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa (Cass. Sez. Lavoro sent. 13854 del 18/06/2014).

